Factoring e cessione dei crediti vantati da terzi nei confronti della Pubblica Amministrazione
Normativa di riferimento
- Art. 1260 C.C. "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge";
- Art. 9 L. n. 2248 del 20 marzo 1865 All. E "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l`amministrazione interessata";
- Art. 69 co. 3 R.D. n. 2240 del 18.11.1923 "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.";
- Art. 70 co. 3 R.D. n. 2240 del 18.11.1923 "Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell`art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.";
- Legge 21 febbraio 1991, n. 52;
- Art. 117 D.Lgs 163/2006;
- Art. 106 co. 13 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell`opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell`esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l`amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.";
- Art. 117 co. 4 bis Decreto Legge del 19/05/2020 n. 34 "I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell`articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all`articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all`ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L`ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l`accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all`ente debitore con l`indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L`ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell`atto di cessione."
Definizione.
La cessione del credito è il contratto disciplinato dall`art. 1260 c.c. con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito. Tale istituto determina la successione a titolo particolare del diritto di credito e, per effetto della stessa, il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione verso il cessionario.
Il factoring è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un`impresa specializzata (il factor) si obbliga ad acquistare (pro soluto o pro solvendo), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il factor paga all`imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell`attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al factor, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate.
Cessione del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La normativa civilistica dispone che la cessione si perfezioni con la conclusione dell`accordo tra cedente e cessionario (ai sensi del principio del consenso traslativo di cui all`art. 1376 c.c.), acquistando efficacia nei confronti del debitore ceduto, per effetto della notifica dell`avvenuto trasferimento del diritto di credito o con l`accettazione da parte del ceduto (art. 1264 c.c.).
La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria rispetto a quella civilistica normata dagli art. 1260 e ss. C.c. Difatti dal combinato disposto dell`art. 9 All. E della L. n. 2248/1865 e dell`art. 70 del R.D. 2240/1923, qualora il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione e la cessione sia riferita a crediti relativi a contratti di durata, in corso di esecuzione, quali quelli di somministrazione, fornitura ed appalti, in deroga all`art. 1260 c.c., il creditore deve chiedere il consenso all`Amministrazione interessata. Tale deroga tuttavia opera solo fino a quando il contratto è in corso e cessa alla conclusione dello stesso, con conseguente irrilevanza dell`accettazione della P.A. qualora il credito ceduto discenda da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, per essere stata la prestazione del contraente integralmente e correttamente eseguita, ovvero nei casi in cui il credito ceduto non sia riconducibile alla tipologia contrattuale dei contratti di durata.
Un secondo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione del credito verso la P.A. è rappresentata dalla peculiare forma richiesta per l`atto di cessione, per il quale ai sensi dell`art. 69 del R.D. n. 2440/1923 e dell`art. 106 co. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è sancita la forma dell`atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.
A norma del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 117, comma 1, "Ai fini dell`opponibilità alle stazioni appaltanti (...) le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate (...)"). Come affermato dalla S.C. nella sent. N. 5664 del 02/03/2021, nella giurisprudenza di legittimità è da tempo acquisito il principio secondo cui la suddetta disposizione, prevede che, ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse, essa è valida nei rapporti tra cedente e cessionario, trattandosi di atto avente natura consensuale, ma è inefficace ed inopponibile alla P.A. medesima (cfr. Cass. n. del 21747 del 2016, n. 5493 del 2013, n. 12901 del 2004); quindi non si tratta di una nullità ma di una ipotesi di inefficacia della cessione nell`interesse esclusivo del debitore ceduto, che permette di considerare liberatorio il pagamento eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, pur dopo che la cessione, non effettuata nelle forme indicate, gli sia stata notificata (cfr. Cass. n. 15153 del 2000).
Non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest`ultima una semplice species del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario, con la conseguenza che la notificazione della cessione, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell`ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (v. Cass. n. 28300/2005, n. 5516/2006, n. 1684/2012), purché idonei a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio.
Deve osservarsi al riguardo che, (sent. n.15153/00) l`accettazione da parte della pubblica amministrazione debitrice, di una cessione di un credito nei confronti della stessa cessione intervenuta in forme diverse da quelle richieste dall`art. 69 terzo comma citato, comporta che il successivo pagamento al cedente non produce effetti liberatori nei confronti del cessionario.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, potranno essere rifiutate dall`amministrazione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l`adesione di quest`ultima, sancito dall`art. 70 r.d. n. 2440 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l`appalto e la somministrazione (o fornitura) e la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all`ordinaria disciplina codicistica. (Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, n.24758)
Le nuove regole sulla cessione dei crediti sanitari contenute nel Decreto Rilancio.
L`art. 117 co. 4 bis Decreto Legge del 19/05/2020 n. 34 ha introdotto un sistema di silenzio-rifiuto in caso di cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti del SSN, mediante il quale trascorsi 45 giorni dalla notifica dell`atto di cessione, l`inerzia della PA è da intendersi quale diniego alla cessione, la quale non sarà opponibile al debitore ceduto e ai terzi.
L`ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l`accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata.
Tale sistema opera esclusivamente per i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte delle c.d. strutture sanitarie accreditate (es. strutture pubbliche ed equiparate, strutture private, professionisti, IRCSS) e convenzionate ai sensi dell`art. 8 quinquies del D.L. n. 502 del 1992.
La normativa però prevede che per i crediti certificati mediante la piattaforma elettronica dei Crediti Commerciali di cui all`articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non trova applicazione la dinamica del "silenzio-rifiuto" e, pertanto, con il decorso dei 45 giorni dalla notifica della cessione, la P.A. accetta tacitamente la stessa.
In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all`ente debitore con l`indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute.
La normativa chiarisce nuovamente che l`ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell`atto di cessione.
Eccezioni opponibili al cessionario.
L`Ente pubblico potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente, aventi ad oggetto sia la validità del titolo costitutivo del credito e sia i fatti modificativi o estintivi (quali la compensazione).
Preme ricordare che ai sensi dell`art. 1248 c.c. il debitore se ha accettato puramente e semplicemente la cessione, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente; invece la cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Quindi a seguito della cessione del credito, il cessionario diviene nuovo titolare del credito ed il ceduto sarà obbligato nei confronti del cessionario così come era obbligato nei confronti del cedente e dunque potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ed in particolare: le eccezioni relative a fatti modificativi o estintivi del credito anteriori al trasferimento di quest`ultimo ovvero anche successivi a detto trasferimento, ma comunque anteriori alla notificazione, all`accettazione o alla conoscenza dell`avvenuta cessione. Ne deriva che gli unici crediti verso il cedente che risultano essere inopponibili al cessionario sono quelli anteriori all`accettazione pura e semplice e quelli posteriori alla notificazione della cessione, mentre risultano opponibili quelli successivi alla cessione (non accettata), ma anteriori alla notificazione della cessione.
La Corte di Appello di Milano con sent. n. 1360 del 4.6.2020 ricorda come il debitore ceduto non può opporre al factor cessionario le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto se successivi alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.
Cessione di crediti futuri.
L`art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ha esteso le disposizioni di cui alla l n. 52 del 21 febbraio 1991 a crediti derivanti da contratto pubblici.
Ai sensi dell`art. 3 della citata L n. 52/1991 i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa ma limitatamente a quest`ultimi, le cessioni possono avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, nell`ambito di un contratto di factoring, l`effetto traslativo della cessione dei crediti futuri si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza. Quindi, per quanto attiene ai rapporti interni tra cedente e cessionario, la cessione si perfeziona al momento dell`accordo delle parti, ma l`effetto traslativo viene rimandato a quando il credito viene ad esistenza.
Pertanto, la S.C. ha chiarito che nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell`atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l`effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all`epoca di stipulazione del contratto, sicché non opera la disciplina dettata dall`art. 1248 c.c. relativa alla cessione di crediti già esistenti al momento della cessione (cfr. Cass. sez. 3^ 19341/17).